SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria nella sua visione più comune è il momento in cui il medico visita i lavoratori. Le visite permettono al medico di esprimere un giudizio di idoneità. Entrambi questi aspetti sono normati nella loro tipologia (art. 41 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
La sorveglianza sanitaria tuttavia non è una normale visita medica, come quella che si può fare dal medico di famiglia. E’ composta da una serie di accertamenti sanitari mirati a valutare specificatamente le problematiche bersaglio generate dall’esposizione ai rischi aziendali risultanti dai documenti aziendali (DVR e valutazioni specifiche). Per questo non si possono effettuare visite efficaci se non si ha conoscenza dell’azienda e dei suoi rischi.
Lo stesso discorso vale per il giudizio di idoneità espresso, strettamente legato e vincolato alla realtà aziendale e alla necessaria conoscenza delle mansioni e dei rischi di ognuna di esse.
In primis, il giudizio deve permettere al lavoratore di essere ovviamente tutelato nelle sue possibili problematiche, riducendo o eliminando l’esposizione ad eventuali rischi qualora questi non siano compatibili con la sua situazione di salute.
Secondariamente, ma non meno importante, il giudizio deve essere “comprensibile ed utilizzabile” dall’azienda; non deve essere una generica e vaga limitazione, ma deve anzi specificare il più possibile quali siano i rischi a cui il lavoratore può essere esposto. Non deve essere il medico competente a “trovare” la mansione al lavoratore, ma deve permettere all’azienda di farlo.
La complicità e reciproca fiducia tra datore di lavoro e medico è fondamentale affinchè il giudizio non sia un inutile pezzo di carta, utile solo ad ottemperare ad un obbligo di legge.